Secondo la sentenza 24388/22 del 24 giugno 2022, sussiste l’ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del Codice penale nel caso di impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali.
La vicenda riguarda una azienda i cui dipendenti, nonostante la formale modifica del contratto da full a part time, avevano continuato a lavorare per un numero di ore corrispondenti ad un contratto full-time, a tempo pieno, ma senza percepire la retribuzione dovuta.
Inoltre, i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario lavoro, dei giorni di permesso previsti dal CCNL, lavorando tutti i giorni e per 48 ore settimanali in alta stagione.
La Corte di Cassazione, in tal caso, ha accertato il sequestro di somme corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori, facendoli falsamente figurare a part time, e che i giudici considerano un ingiusto profitto acquisito illegittimamente dall’azienda.
Si è, inoltre, chiarito che lo stato di bisogno a presupposto del reato va inteso come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, come era il caso dei lavoratori che si erano visti costretti ad accettare un contratto part-time pur lavorando a tempo pieno.