Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 scende da otto a sette il numero di mensilità erogabili ai percettori del reddito (con esclusione dei nuclei familiari al cui interno vi sono disabili, minorenni, o persone con almeno sessant’anni d’età).
Altra novità è che viene cancellata la parola “congrua” accanto all’offerta di lavoro che il beneficiario del sussidio è tenuto ad accettare pena la perdita del beneficio economico. Con questa modifica il primo rifiuto di un’offerta di lavoro comporterà la decadenza del reddito di cittadinanza.
Confermato, inoltre, che dal 1° gennaio, tutti i soggetti “attivabili” devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale.
In caso di mancata partecipazione al corso si decade dal reddito, così come nel caso del primo rifiuto a una offerta di lavoro.