MILLEPROROGHE E SMART WORKING: PER CHI RIMANE LA POSSIBILITÀ DI LAVORO AGILE?

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Nel c.d. decreto Milleproroghe è prevista la modalità di lavoro agile in forma integrale (dunque lavoro da remoto, senza alternanza con lavoro in sede)  fino al 30 giugno 2023 per i soli lavoratori, pubblici e privati, in condizioni di fragilità (pazienti oncologici, soggetti a trapianti, portatori di immunodeficienze ecc.),  ai quali deve necessariamente garantirsi tale modalità di lavoro, anche quando incompatibile con la natura della prestazione, essendo possibile assegnare ad essi diverse mansioni, senza che da ciò comporti una mutazione della retribuzione.

Non può però dirsi altrettanto in merito alle disposizioni riguardanti i lavoratori privati che abbiano figli minori di 14 anni. Per quanto riguarda tale categoria, il lavoro agile è innanzitutto soggetto a due condizioni:

  1. che non vi sia altro genitore non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito (RdC ad esempio)
  2. che la natura della prestazione lavorativa sia coerente con lo svolgimento del lavoro agile.

Si prospettano a questo punto due interpretazioni.

Secondo la prima, che sembrerebbe maggiormente probabile, ad essere riconosciuto dal Milleproroghe è il diritto ad ottenere la fruibilità del lavoro agile anche quando esso non sia previsto dalla disciplina aziendale.  Altro indirizzo, invece, ritiene che la norma rappresenti una modalità di smart working integrale del tutto analogo a quello previsto per i lavoratori fragili, con la sola differenza che in questo caso è necessaria la compatibilità con la prestazione lavorativa, restando altrimenti possibile la sola fruizione del lavoro agile.
In questo scenario, in assenza di un’interpretazione univoca, di fatto restano ampi spazi di incertezza sul tema.

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