Indennizzo dell’INAIL e risarcimento dell’ulteriore danno in sede civile
Per malattia professionale si intende una patologia contratta a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative a cui è adibito il lavoratore.
Si tratta quindi di una patologia causata dall’esposizione del lavoratore a specifici rischi correlati al tipo di mansione o professione svolta, come ad esempio il contatto con polveri e sostanze nocive, radiazioni, forti rumori, vibrazioni etc.
Per poter affermare l’origine professionale di una malattia è necessario che tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e la malattia ci sia un rapporto di causa-effetto diretto o almeno concausale.
Sul punto, la Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con sentenza n. 7058 del 3 marzo 2022 ha ribadito che
“Nelle cause di risarcimento danni per infortuni sul lavoro o per malattie professionali, il dipendente deve dedurre e provare unicamente il nesso di causalità tra le mansioni svolte e la nocività dell’ambiente di lavoro”, pertanto incombe sul lavoratore provare che la malattia è generata dalla nocività delle mansioni lavorative svolte.
Il riconoscimento dell’origine professionale della patologia attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere dall’INAIL la corresponsione di un consistente in una prestazione in denaro.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato le cautele imposte dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il lavoratore avrà diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, il c.d. danno differenziale , ovvero il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede giudiziaria.