LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA: E’ SEMPRE POSSIBILE E LEGITTIMO?

PROVA LICENZIAMENTO

DURANTE IL PERIODO DI PROVA IL DATORE DI LAVORO PUO’ LICENZIARE IL LAVORATORE SENZA PARTICOLARI MOTIVAZIONI. MA QUALI SONO I LIMITI ENTRO I QUALI ESERCITARE IL LICENZIAMENTO?

Durante il periodo di prova il datore di lavoro può recedere dal rapporto senza dover fornire particolari indicazioni, e quindi senza dover fornire una giusta causa o un giustificato motivo soggetti o oggettivo nella lettera di licenziamento.

Tuttavia, la discrezionalità del datore di lavoro di intimare il licenziamento in tronco e immotivato durante la prova non può essere esercitata in maniera arbitraria.

Secondo la giurisprudenza, il giudice può dichiarare l’illegittimità del licenziamento durante il periodo di prova quando questo è esercitato per un motivo illecito, e cioè per un motivo diverso dalla valutazione circa l’esito della prova, ad esempio un motivo ritorsivo o discriminatorio.

Spetta al lavoratore fornire in giudizio la prova che il motivo di licenziamento non è legato in realtà al mancato superamento della prova, ovvero che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che durante la stessa il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali era stato assunto.

Pertanto è onere del lavoratore dimostrare il positivo superamento del periodo di prova e, quindi, che il recesso sia stato illegittimo in quanto basato esclusivamente su elementi estranei alla funzione del patto di prova, fermo restando che il licenziamento del lavoratore in prova, per esito negativo della stessa, è illegittimo ove l’esperimento non sia effettuato per un periodo di tempo sufficiente a consentire al datore di lavoro una corretta valutazione dell’esperimento medesimo.

Al lavoratore licenziato per mancato superamento del periodo di prova, che ne abbia i requisisti, spetta comunque l’indennità di disoccupazione.


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