LE MANSIONI DEL LAVORATORE

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La legge prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Con una  recente modifica legislativa, è stato previsto che il lavoratore possa essere adibito anche a mansioni inferiori in caso di modifica agli assetti organizzativi dell’azienda o quando è previsto dai contratti collettivi.

Quando il lavoratore è assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione alle nuove mansioni diviene definitiva dopo il periodo fissato nei contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

L’assegnazione alle nuove mansioni non diviene definitiva se si era resa necessaria per ragioni sostitutivi di altro lavoratore in servizio.

Le norme stabilite per le assegnazioni delle mansioni sono ritenute inderogabili – salvo casi particolari – tanto che la legge prevede che ogni patto contrario, anche se sottoscritto dal lavoratore, sia nullo.

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