Negli ultimi anni si è assistito sempre più all’utilizzo del distacco, dell’appalto e della codatorialità nell’ambito del rapporto di lavoro, attraverso i quali i lavoratori, pur risultando assunti da un determinato soggetto, svolgono a tutti gli effetti la prestazione lavorativa a favore di un soggetto terzo, apparentemente estraneo al rapporto di lavoro ma di fatto vero e proprio “datore di lavoro”.
Si tratta molto spesso di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.
In questi casi la legge riconosce al lavoratore il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
Al riguardo, va considerato che le eventuali omissioni riguardanti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori di lavoro.
Ciò in quanto trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso e confermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.