LAVORATORI DISTACCATI O IN APPALTO: QUALI TUTELE?

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Negli ultimi anni si è assistito sempre più all’utilizzo del distacco, dell’appalto e della codatorialità nell’ambito del rapporto di lavoro, attraverso i quali i lavoratori, pur risultando assunti da un determinato soggetto, svolgono a tutti gli effetti la prestazione lavorativa a favore di un soggetto terzo, apparentemente estraneo al rapporto di lavoro ma di fatto vero e proprio “datore di lavoro”.

Si tratta molto spesso di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.

In questi casi la legge riconosce al lavoratore il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Al riguardo, va considerato che le eventuali omissioni riguardanti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori di lavoro.

Ciò in quanto trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso e confermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  è obbligato  in   solido   con l’appaltatore, nonché con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonché   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto.

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