L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (ATP) EX ART. 445-BIS C.P.C. PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE O INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) disciplinato dall’art. 445-bis del codice di procedura civile è un istituto cruciale nel contesto del contenzioso previdenziale e assistenziale. Creato per semplificare le controversie riguardanti invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’ATP viene impiegato quando l’INPS o l’Ente Assistenziale non riconosce i presupposti del soggetto per accedere ai benefici richiesti (invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.).

Questo strumento di accertamento preliminare è finalizzato alla verifica delle condizioni sanitarie che danno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali. La norma prevede un iter speciale, distinto dal tradizionale ricorso giurisdizionale, più veloce e snello, per consentire al richiedente una soluzione celere del problema.

PROCEDIMENTO
L’ATP si distingue per una struttura rapida, volta principalmente all’accertamento tecnico della condizione sanitaria del ricorrente. Il procedimento si articola in diverse fasi:

Domanda di ATP: Il soggetto interessato, prima di proporre una causa, può (o deve, in alcuni casi) richiedere un accertamento tecnico preventivo relativo alle proprie condizioni di salute. Il ricorso, redatto da un Avvocato, deve essere proposto entro sei mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo negativo o in mancanza di risposta dell’amministrazione.

Nomina del consulente tecnico d’ufficio (CTU): Il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU), solitamente un medico specialista, per eseguire la perizia necessaria. La CTU ha lo scopo di accertare la condizione sanitaria del ricorrente e verificare se essa rientra nei parametri previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.).

Conclusione della CTU e deposito della relazione: Terminata l’istruttoria, il consulente redige una relazione che verrà depositata presso il giudice. Tale relazione, con la quale il CTU dichiara se il richiedente aveva o meno diritto alla prestazione richiesta, rappresenta l’elemento principale del procedimento, in quanto il giudizio tecnico formulato dal CTU assume un ruolo centrale nella successiva fase.

Valore della Consulenza Tecnica d’Ufficio: La relazione del CTU è destinata a essere accettata come conclusiva dalle parti. Se la parte soccombente (ad esempio l’ente previdenziale o l’INPS) non propone opposizione alla perizia entro trenta giorni dal deposito, il giudice dichiara l’esito dell’ATP con decreto, che ha valore di accertamento e diventa esecutivo. Di conseguenza, in assenza di opposizione, l’ATP si conclude definitivamente senza necessità di un ulteriore processo.

Fase di Opposizione: Se una delle parti intende contestare la perizia, ha la facoltà di proporre opposizione entro trenta giorni. In tal caso, si apre il vero e proprio processo di merito davanti al giudice ordinario, che dovrà valutare nuovamente la questione alla luce delle osservazioni presentate dalle parti e della consulenza tecnica d’ufficio. L’opposizione non deve necessariamente riguardare la totalità del giudizio espresso dal CTU, ma può limitarsi a specifici aspetti della perizia.

Nel caso in cui la CTU riconosca l’esistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, l’INPS ha 120 giorni per procedere al pagamento delle prestazioni riconosciute e degli eventuali arretrati a favore del richiedente.
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