COME FUNZIONA IL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE?
L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (ATP) EX ART. 445-BIS C.P.C. PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE O INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’accertamento tecnico preventivo (ATP), regolato dall’art. 445-bis del codice di procedura civile, è uno strumento fondamentale nel contesto delle controversie previdenziali e assistenziali. Pensato per semplificare le dispute legate a invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (per approfondire queste forme di assistenza, leggi qui), l’ATP interviene quando l’INPS o l’Ente Assistenziale nega i requisiti necessari per accedere ai benefici richiesti (come l’indennità di accompagnamento).
Questo procedimento mira a verificare le condizioni sanitarie del richiedente, che sono essenziali per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali. La norma introduce un iter più rapido e snello rispetto al tradizionale ricorso giurisdizionale, garantendo una soluzione tempestiva.
COME FUNZIONA
L’ATP si concentra sull’accertamento tecnico della situazione sanitaria del ricorrente e si articola in diverse fasi:
– Richiesta di ATP: Prima di avviare una causa, il richiedente può (o deve) presentare una domanda di accertamento tecnico preventivo sulle proprie condizioni di salute. La domanda, redatta da un avvocato, va presentata entro sei mesi dalla notifica del diniego amministrativo o in caso di mancata risposta dell’ente.
– Nomina del consulente tecnico d’ufficio (CTU): Il giudice nomina un medico specialista come consulente tecnico d’ufficio (CTU), incaricato di valutare le condizioni sanitarie del richiedente. Il CTU verifica se queste rientrano nei requisiti previsti per accedere ai benefici richiesti.
– Relazione del CTU: Una volta conclusa la perizia, il CTU deposita la relazione al giudice. In questa relazione viene stabilito se il richiedente ha diritto alla prestazione richiesta. La consulenza tecnica rappresenta il fulcro del procedimento.
– Esito dell’ATP: In assenza di contestazioni entro trenta giorni dal deposito della relazione, il giudice emette un decreto che rende esecutivo l’esito dell’ATP. Se nessuna delle parti propone opposizione, il procedimento si conclude senza ulteriori passaggi giudiziari.
– Opposizione: Se una delle parti non accetta la perizia, può presentare opposizione entro trenta giorni. In questo caso, si avvia un processo di merito in cui il giudice esamina nuovamente la questione, tenendo conto delle osservazioni delle parti e della consulenza tecnica. L’opposizione può riguardare anche solo specifici aspetti della perizia.
Nel caso in cui la CTU riconosca l’esistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, l’INPS ha 120 giorni per procedere al pagamento delle prestazioni riconosciute e degli eventuali arretrati a favore del richiedente.
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