Che valore hanno le rinunce o le conciliazioni che il datore di lavoro fa firmare al lavoratore? E’ possibile annullarle?
L’art. 2113 c.c. prevede che le rinunce del lavoratore rispetto ai propri diritti, in particolare quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dai contratti collettivi, (ad esempio la rinuncia a parte delle retribuzioni, T.F.R. o altri diritti connessi al rapporto di lavoro), non sono valide.
Ciò in quanto il legislatore ritiene che il lavoratore, trovandosi in una posizione più debole rispetto al datore di lavoro, sia posto in una condizione difficile quando viene a trovarsi a “contrattare” con il datore determinate questioni afferenti il rapporto di lavoro.
Pertanto, l’art. 2113 c.c. prevede che le conciliazioni tra datore e lavoratore non sono valide se non sono effettuate in una sede protetta (come un sindacato, davanti al Giudice etc.) e che possano essere impugnate entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla rinuncia.