Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/15 (cd. “Jobs Act”), il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente con l’adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, altrimenti non sono efficaci.
Lo ha recentemente confermato la Corte di cassazione che ha ricordato che ai fini dell’efficacia delle dimissioni del lavoratore è necessario il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) siano state rese in una sede assistita o davanti alla Commissione di certificazione.
Ciò risponde ad una duplice esigenza: da un lato conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco; dall’altro fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro si sia formata liberamente e senza costrizione del datore di lavoro.