IL PUBBLICO IMPIEGO: QUALI DIFFERENZE COL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO?

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La disciplina del pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, detto anche TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO.

Tale decreto reca le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il cui accesso avviene generalmente mediante concorso.

Nel corso degli anni il pubblico impiego ha subito delle sostanziali modifiche legislative che ne hanno determinato la c.d. Privatizzazione, ovvero lo hanno avvicinato al rapporto di lavoro privato, con le seguenti caratteristiche:

  • è disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
  • è ora improntato a criteri di valutazioni delle performance e di trasparenza;
  • è improntato al miglioramento dell’efficienza ed alla razionalizzazione attraverso: la connessione tra obiettivi e risorse in bilancio; l’introduzione presso ogni singola amministrazione di forme di controllo sui risultati complessivi della gestione; la valutazione della responsabilità dei dirigenti per i risultati complessivi di gestione
  • ha implementato procedimenti disciplinari anche in lotta con assenteismo o violazioni delle normali regole di diligenza;
  • come per i rapporti di lavoro privati, è devoluta la giurisdizione al giudice del lavoro (e non più ai tribunali amministrativi).

Tali aspetti si rinvengono, infatti, nell’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina “l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”.

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