Se il rapporto di lavoro viene a cessare a seguito del licenziamento del lavoratore per giusta causa, ad esempio a seguito di provvedimento disciplinare, al lavoratore spetta comunque la NASPI ?
Può accadere che il rapporto di lavoro sia risolto a seguito di un comportamento del lavoratore contrario ai suoi doveri, ad esempio in caso di gravi violazioni delle normali regole di diligenza o di un comportamento illecito.
Può accadere che il lavoratore abbia commesso un fatto talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario col datore di lavoro, ad esempio in caso di grave omissione nei suoi doveri specifici, abbandono del posto di lavoro o assenza senza valida giustificazione, sottrazione di beni aziendali etc.
In questi casi, il datore di lavoro, a seguito di un procedimento disciplinare, può intimare al lavoratore il licenziamento per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c., che consente addirittura di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso. Per maggiori informazioni sui termini di preavviso puoi approfondire qui.
In questi casi, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro può essere dipesa dal non corretto comportamento del lavoratore, l’INPS riconosce ugualmente il diritto del lavoratore a percepire l’indennità di disoccupazione, purché sia derivante dalla perdita involontaria del posto di lavoro e ricorrano i requisiti soggettivi di contribuzione (almeno tredici settimane di contribuzione utile nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione).
Ciò trova conferma dalla circolare INPS n. 40 del 19.03.2020, che fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012.
Secondo la suddetta circolare, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012).
Secondo la circolare, la contribuzione (e quindi l’indennità di disoccupazione) è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:
- per giustificato motivo oggettivo;
- per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo;
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23 (Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale).
Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, può dare diritto alla Naspi. In questi casi, tuttavia, è opportuno che il lavoratore ponga particolare attenzione ai motivi che hanno determinato il licenziamento e valuti l’opportunità di contestarli, se ritenuti ingiusti o illegittimi, soprattutto in caso di licenziamento disciplinare.