Detta anche gratifica natalizia, è un emolumento che viene erogato al lavoratore ed è normalmente regolata dai contratti collettivi che ne fissano anche l’ammontare, generalmente in una somma pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto.
Viene erogata al lavoratore una volta l’anno, in occasione delle festività natalizie ed il relativo diritto matura nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; pertanto, il dipendente che ha prestato l’attività lavorativa per l’intero anno ha diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità nel sua totalità, mentre nel caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l‘anno, la quota di tredicesima sarà proporzionale al periodo di servizio concretamente effettuato.
Anche durante le assenze per malattia, congedo di maternità e paternità, infortunio per inabilità temporanea, cassa integrazione, il lavoratore matura il diritto alla tredicesima, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico degli istituti assicuratori (INPS, INAIL) che la pagano insieme all’indennità a loro carico.