La disciplina di erogazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) dei dipendenti statali avviene, di regola, decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto, in caso di dimissioni, mentre in caso di cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o di servizio avviene in 12 mesi. L’INPS, di regola, provvede entro i successivi 3 mesi ad erogare le somme agli aventi diritto, superati i quali sono dovuti gli interessi.
Per gli enti non iscritti all’Inps ai fini del Tfs/Tfr la prestazione è erogata dal datore di lavoro, a carico del proprio bilancio. Qualora la prestazione lorda risulti superiore a 50 mila euro, si applica la rateizzazione. Per importi tra 50 e 100 mila euro, l’eccedenza rispetto a 50mila euro è corrisposta dopo un anno dalla prima rata. Per importi superiori a 100mila euro, l’eccedenza rispetto a 100mila euro è corrisposta dopo due anni dalla prima rata.
Nella realtà dei casi, tuttavia, in base alle prestazioni a cui l’assicurato accede, i tempi potrebbero essere ulteriormente posticipati.
Per questi motivi, l’INPS ha introdotto nel 2022 un programma sperimentale triennale, offrendo la nuova opzione di “Anticipazione ordinaria del Tfs e del Tfr” a beneficio dei membri del Fondo credito. Tale iniziativa permette all’Ente di erogare in anticipo la somma dovuta ai beneficiari utilizzando le risorse accumulate nel Fondo. Quando arriva il momento del pagamento “ordinario” del Tfs/Tfr, l’importo anticipato viene recuperato e reintegrato nel Fondo credito. Questo servizio prevede l’applicazione di un interesse annuo dell’1% e dello 0,50% per le spese di gestione.
Tuttavia, dal 25 aprile 2024 non è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del Tfs con il Fondo Credito, per esaurimento del budget disponibile.
L’Inps, infatti, con messaggio 1628 del 25.4.2024 ha comunicato “che a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle Sedi/Poli territoriali e nazionali elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità.”
Si attende quindi che l’INPS fornisca nuove direttive operative per la gestione delle pratiche ancora in sospeso.