LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA DAVANTI ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Il tentativo di conciliazione monocratica è prevista dall’art 11 del D. Lgs. n. 124/2004, e si presenta come un istituto attraverso il quale datore di lavoro e lavoratore cercano soluzione ad una controversia tra loro insorta con l’ausilio dell’Ispettore il quale, in caso di mancato accordo tra datore di lavoro e lavoratore, può avviare la procedura di ispezione presso l’Azienda.

Il tentativo di conciliazione si svolge presso la sede territorialmente competente dell’ispettorato Nazionale del lavoro e le parti possono presentarsi personalmente o rappresentate da avvocati, rappresentanze sindacali, consulenti del lavoro etc. (legge n.12/1979).

La conciliazione monocratica presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non determina quindi una procedura automatica di tipo ispettivo ma, in prima istanza, costituisce un rimedio per la risoluzione della controversia in maniera pacifica e in tempi generalmente celeri.

L’accordo di conciliazione può riguardare soltanto diritti patrimoniali dei lavoratori e deve prevedere necessariamente il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra le parti, dovendosi ritenere quindi escluse conciliazioni monocratiche a carattere novativo aventi ad oggetto la corresponsione al lavoratore di una somma di denaro a mero titolo transattivo.

Deve, invero, farsi riferimento a crediti patrimoniali o pecuniari in capo al lavoratore e questo a prescindere che si tratti di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato. Il legislatore, difatti, non utilizza mai le locuzioni datore di lavoro lavoratore subordinato, facendo generico riferimento alle parti.

E’ quindi necessario che tali crediti siano dovuti in ragione della attività lavorativa, sia in essere che cessata, poiché deve sussistere in ogni caso un periodo lavorativo intercorso tra le parti (Circolare Ministeriale n. 36/2009). Non possono, infatti, essere concluse conciliazioni monocratico “a carattere novativo”, che si risolvono nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a mero titolo transattivo (c.d. “ a saldo e stralcio”).

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