Rigetto della invalidità civile (Legge 104/92) – Cosa è possibile fare?

Quando si ritiene che il giudizio espresso dalla commissione nel verbale definitivo di invalidità / handicap (o sordità, o cecità) non sia corretto, è possibile presentare un ricorso.

Il ricorso è possibile soltanto entro 180 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente il verbale di rigetto.
Come funziona il ricorso?

  1. Occorre rivolgersi un avvocato, il quale, esaminata la documentazione, presenta al Tribunale di residenza un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si tratta di una perizia sulla documentazione e sulle condizioni del soggetto);
  2. Il Giudice incarica un “consulente tecnico” (generalmente un medico) per effettuare una perizia, alla quale partecipa anche INPS; la parte istante può incaricare un proprio perito di parte;
  3. Il consulente tecnico invia la bozza della relazione di perizia alla parte istante e all’INPS, i quali possono presentare le proprie osservazioni.
  4. Il consulente tecnico di ufficio deposita la perizia definitiva presso il Giudice. Se entro 30 giorni il giudice non ha ricevuto contestazioni dalle parti, il giudice emette un decreto, che è  inappellabile.

Se il ricorrente ha ragione,  l”INPS dovrà corrispondere le spese processuali e le eventuali prestazioni dovute sin dalla data della domanda (es. invalidità, Indennità di accompagnamento, ecc.) entro 120 giorni.

Per maggiori informazioni sul possesso dei requisiti per la domanda di invalidità civile, è possibile consultare il sito dell’INPS alla pagina https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.domanda-invalidita-civile-e-accertamento-sanitario-50004.accertamento-sanitario.html

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