Il nostro ordinamento prevede una ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, cioè quando la malattia del lavoratore supera il limite previsto dalla Legge o dai contratti collettivi nazionali.
Se l’assenza per malattia del lavoratore supera determinati periodi, la Legge consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto e di licenziare il suo dipendente. Si tratta del licenziamento per superamento del “periodo di comporto” cioè del periodo durante il quale il lavoratore, pur non potendo svolgere la prestazione lavorativa, ha diritto alla conservazione del posto e al corrispondente trattamento economico e contributivo.
I contratti collettivi nazionali stabiliscono la durata del periodo di comporto per le varie categorie di lavoratori.
Sono previsti due tipi di comporto:
- Comporto secco: da intendersi come il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia (con riferimento dunque a un unico evento di malattia)
- Comporto per sommatoria: da intendersi come la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia in capo a un lavoratore in un determinato arco temporale (con riferimento quindi a una pluralità di malattie ripetute nel tempo).
Nel comporto si calcolano anche i giorni festivi, mentre non si calcolano i giorni di assenza per malattia determinata da gravidanza o puerperio.
Nel caso in cui il lavoratore superi il periodo di assenza per malattia previsto dal CCNL di riferimento, quindi, il datore di lavoro potrà licenziarlo senza dimostrare l’esistenza di una giusta causa o del giustificato motivo, in quanto il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente e legittima per esercitare il recesso.
La malattia, tuttavia, non deve essere riconducibile alle mansioni espletate o alla inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte dell’azienda, perché tale evento sarebbe altrimenti riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro che, quindi, non potrebbe in tal caso legittimamente licenziare il dipendente malato.
Se il lavoratore in malattia ha interesse a conservare il posto di lavoro dovrà, prima della scadenza del periodo di comporto, richiedere una aspettativa non retribuita per poter continuare a stare a casa e curarsi. In tal caso non riceverà retribuzione e contributi ma avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del periodo di aspettativa.